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Fotovoltaico con opzione cessione del credito e sconto in fattura: facciamo un po’ di chiarezza
Fotovoltaico con opzione cessione del credito e sconto in fattura: facciamo un po’ di chiarezza
03/04/2023 INFORMAZIONI RINNOVABILI

Il DL n. 11 del 16/02/2023 ha vietato l’esercizio di cessione del credito e sconto in fattura togliendo da un giorno all’altro la possibilità per il cliente di realizzare un impianto fotovoltaico pagando soltanto metà del suo valore e per l'impresa installatrice di recuperare la restante metà con il credito ceduto dal cliente.

In tale contesto molti clienti di Medielettra o potenziali tali e più in generale tanti italiani che volevano realizzare un impianto fotovoltaico si sono trovati spiazzati. In difficoltà infatti non soltanto i nuovi clienti, che come unica possibilità hanno mantenuto la detrazione fiscale in 10 anni, ma anche quelli già acquisiti con i quali era stato avviato l’iter per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Il Decreto nella sua prima versione di fatto ha rimosso lo sconto in fattura per coloro i quali non potevano mostrare un titolo abilitativo. Nel caso di specie del fotovoltaico, rientrante tra gli interventi in edilizia libera, dunque non subordinato all’acquisizione di permessi o concessioni, il fatto che l’inizio lavori fosse avvenuto non sempre era di facile dimostrazione e soprattutto si prestava a diverse interpretazioni.

La scorsa settimana finalmente sono state approvate in Parlamento integrazioni al Decreto, tra cui la definizione delle condizioni sotto cui dimostrare il diritto di opzione per la cessione del credito e sconto in fattura.

Per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di titolo abilitativo (come il fotovoltaico) è possibile beneficiare della cessione del credito purché i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023 oppure, se non ancora iniziati prima di quella data, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi oggetto dei lavori. Dunque l'inizio lavori è dimostrabile:

  • nel caso in cui al 17/02/2023 sia avvenuto il pagamento di saldo o acconto per i lavori, con fatture, ricevute o altri documenti comprovanti il pagamento delle spese;
  • nel caso in cui al 17/02/2023 non risultino versati acconti, con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente, sottoscritta sia dal cedente che dal cessionario.